Disciplina sanzionatoria secondo l’AUSL

27 Aprile 2009 Off Di Pastaria

La nuova disciplina sanzionatoria  sulla sicurezza alimentare secondo l’autorità preposta ai controlli ufficiali: interpretazione e prassi operativa dell’AUSL.

di Carlo Volante

Sebbene in altre occasioni sia stata affrontata la tematica relativa ai controlli ufficiali previsti dal regolamento CE 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle nuove misure sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo 193 del 06 novembre 2007 n. 193 di «attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» (pubblicato nella G.U. n. 261 del 09 novembre 2007), oggi si rende necessario, a mio parere, qualche chiarimento sotto il profilo applicativo della norma che, è bene dirlo, non nasconde alcuni aspetti controversi.
L’esigenza di ritornare sull’argomento trae origine proprio da talune incertezze manifestate anche dagli stessi soggetti deputati al controllo («autorità competente», come specificato dall’articolo 2 dello stesso decreto legislativo 193/2007) in occasione del confronto e talvolta del contradditorio (più o meno acceso) con gli operatori del settore alimentare (OSA) che hanno subito il controllo ufficiale.
Occorre iniziare proprio dal citato articolo 2 del decreto legislativo 193/2007 che, a mio parere, è sufficientemente chiaro: l’autorità competente è l’autorità legittimata a svolgere i controlli ufficiali secondo le previsioni del regolamento CE 882/2002 (articolo 4 ) che, di fatto, ha fissato i requisiti necessari a svolgere tale compito e nuove importanti regole generali per l’esecuzione dei controlli, intesi a verificare la conformità alle normative introdotte con il “pacchetto igiene”.
L’autorità competente è nello stesso art. 4 del regolamento individuata specificamente nel «Ministero della Salute, nelle Regioni, nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende Sanitarie Locali», ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.
Un aspetto degno di annotazione emerge dal testo del richiamato art. 4 del regolamento CE 882/2004, che mette in risalto l’assoluta importanza della capacità, dell’adeguata formazione e della trasparenza dell’organo (competente) deputato al controllo, e ne sottolinea il profilo di imparzialità di fronte ai controlli, e a tutti i livelli. [hidepost]
Un cenno va fatto ancora all’articolo 3 del decreto legislativo 193/2007 relativamente agli obblighi di autocontrollo cui soggiacciono oggi le imprese alimentari alla luce anche della introduzione della nuova norma sanzionatoria che, di fatto, ha abrogato il precedente decreto legislativo 155/97, integralmente sostituito dal vigente regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Gli aspetti di incertezza più rilevanti sotto il profilo giuridico e quindi applicativo emergono dalla lettura del dispositivo dell’articolo 6 del decreto legislativo 193/2007, nelle sue articolazioni in comma, con particolare riferimento al 4, 5, 6, 7 e 8, da interpretare certamente in correlazione al regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali […]. La lettura integrale è riservata ai possessori della rivista [/hidepost]